Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale (ex DPCM di istituzione del comitato)
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Bozza di legge: dichiarazione del prof. Mauro Masi Opzioni
Redazione
#1 Inviato : Thursday, January 29, 2009 11:56:52 AM
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Iscritto: 1/23/2009
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Dichiarazione del prof. Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi

"Non ci sono al momento bozze di legge in circolazione sulla lotta alla pirateria digitale e multimediale. Non esiste nessuna proposta precostituita ma , al contrario, il forum aperto sul sito del governo sta raccogliendo tutte le proposte dei cittadini, dalle piu' approfondite a quelle piu' semplici, che saranno,tutte, esaminate con la massima attenzione. Il Comitato procedera' quindi alle audizioni il cui calendario sara' reso pubblico sul sito. Quando, e se, sara' elaborata una proposta verra' resa subito di pubblico dominio''
Max
#2 Inviato : Thursday, January 29, 2009 2:37:30 PM
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Iscritto: 1/29/2009
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Località: Padova
Egr. prof. Masi,
fa piacere questa sua dichiarazione. Sono ansioso di leggere la vostra prima bozza di proposta, quando sara' pubblicata e spero che si discostera', nella sostanza, da quella che ben conosciamo e che circola in rete, altrimenti, come cittadino, mi sentiro' preso in giro.
Buon lavoro!
SonyP2P
#3 Inviato : Friday, January 30, 2009 6:11:40 PM
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Iscritto: 1/28/2009
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Località: Bologna
Questa notizia che non esiste ancora un abbozzo di legge è una notizia molto confortante, in quanto la proposta di legge che circola in rete è veramente una indecenza che limita la liberà personale
alexfilm02
#4 Inviato : Saturday, January 31, 2009 7:19:01 PM
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Iscritto: 1/30/2009
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Località: Rimini
Come tutti resto in attesa della bozza da leggere ed eventualmente commentare.
E vi faccio i miei auguri, perchè sinceramente siete in una posizione "bollente" nella quale mai mi vorrei trovare..
E già lo si vede nelle prime due risposte..
Auguri!!!
guidoscorza
#5 Inviato : Saturday, January 31, 2009 8:04:45 PM
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Iscritto: 1/27/2009
Messaggi: 3
Località: Roma
Egregio Professor Masi,
nell'apprezzare l'attivazione di questo forum, mi permetto di farLe presente che sarebbe utile condividere attraverso tale strumento i dati e le informazioni individuati quali presupposto dell'attività che il Suo Comitato si avvia ad intraprendere. Mi riferisco, in particolare, agli studi ed alle ricerche che sembrerebbero aver consentito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di stimare il danno da pirateria audiovisiva in 5 miliardi di euro l'anno. (qui il link alla fonte dell'informazione: url=http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/antipirateria/]qui[/url]).
Le chiedo, pertanto, di porre a disposizione degli utenti di questo forum, delle associazioni di categoria e degli addetti ai lavori tali informazioni così da consentire una collaborazione costruttiva tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo ed alla promozione della cultura digitale.
RingraziandoLa sin d'ora, Le porgo i miei più cordiali saluti,
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione.
Pablito11
#6 Inviato : Saturday, January 31, 2009 9:19:48 PM
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Iscritto: 1/31/2009
Messaggi: 87
Località: Milano
La proposta di legge ufficiale o ufficiosa che sia Link alla proposta mi sembra assolutamente giusta. Ribadisco che libertà non significa poter possedere gratuitamente una copia di un prodotto originale che è stato creato per fini commerciali. Sarebbe come sostituire il lavoro di una persona con un doppio virtuale che lavora gratuitamente. Se un creatore crea con l'intento di vendere, ed immette attraverso un circuito commerciale il proprio prodotto sul mercato, il creatore e coloro che sono coinvolti nella filiera produttiva e distributiva hanno tutti i diritti che la propria vendita sia tutelata da norme che proteggono l'originalità e la non duplicabilità del prodotto stesso.

I provider devono bloccare la libera diffusione di files multimediali creati a scopo commerciale e non divulgativo. Anche perchè i provider stessi hanno pesantemente abusato del file sharing per vendere e piazzare i propri prodotti tecnologici. Senza il proliferare di prodotti di intrattenimento quali: musica, film, software e videogiochi, internet avrebbe avuto una diffusione molto ma molto meno popolare, e molto più lenta. Il primo obiettivo di chi possiede un pc ed una linea telefonica è quello di attaccarsi alla rete e scaricare files multimediali delle più svariate specie.

Ora come ora alcuni servers danno in STREAMING gratuito visioni cinematografiche ancor prima che vengano lanciate sul mercato italiano. Questo grazie anche a siti che forniscono un " servizio di condivisione " a scopi " divulgativi , richiedendo però un'offerta e bannerizzando il sito stesso; vedi youandus. E' imbarazzante per chi investe milioni per creare un ' intrattenimento di alta qualità vedere questo accattonaggio di bassa lega.
giuliano858
#7 Inviato : Monday, February 02, 2009 9:22:55 AM
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Iscritto: 1/27/2009
Messaggi: 68
Località: Emilia Romagna
Redazione ha scritto:
Dichiarazione del prof. Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi

"Non ci sono al momento bozze di legge in circolazione sulla lotta alla pirateria digitale e multimediale. Non esiste nessuna proposta precostituita ma , al contrario, il forum aperto sul sito del governo sta raccogliendo tutte le proposte dei cittadini, dalle piu' approfondite a quelle piu' semplici, che saranno,tutte, esaminate con la massima attenzione. Il Comitato procedera' quindi alle audizioni il cui calendario sara' reso pubblico sul sito. Quando, e se, sara' elaborata una proposta verra' resa subito di pubblico dominio''


Buongiorno, leggo su questo forum da più parti il timore di alcuni cittadini liberi, che venga tolta la possibilità di fare quello che uno vuole, senza rispettare delle regole civili che in una società moderna dovrebbero essere alla base di essa.

Quando arriverà la legge, io personalmente auspico restrittiva nei confronti di chi in nome della libertà di cultura, oggi senza nessun ritegno lede gli interessi di chi lavora onestamente.

In Italia esistone delle leggi, delle regole, che tutti siamo tenuti a rispettare, senza necessariamente sentire minacciata la nostra libertà!

m.micucci
#8 Inviato : Monday, February 02, 2009 10:31:43 AM
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Iscritto: 2/2/2009
Messaggi: 2
Località: roma
La precisazione del prof. Mauro Masi è utille rassicurante da un lato, poichè evidentemente il disegno era non ufficiale e non autorizzato.
Affinchè non faccia la fine di altri piani veri e presunti...(piano Rovati)
meglioo ancora sarebbe comprendere quale sarà il calendario e le linee del comitato tecnico contro la pirateria
e meglio di tutto collegare il progetto di legge all'insieme delle decisioni e normative , di cui si discute, su Internet
A tal fine mi sembra fondamentale : avere un periodo più lungo,di quello annunciato;
coinvolgere operatori e l'insieme del parlamento in una consultazione vasta sulle regole, la diffusione e le potenzialità
di internet nella industria dei contenuti.
In questo senso mi pare che la richiesta conteunta nella lettera aperta degli operatori sia una buona idea
A tale scopo occorre a mio avviso allargare ad un tavolo più vasto il lavoro del comitato inclduendo altri attori
(comitato per i diritti d'autore, authority comunicazioni,ass.ni di settore) e fondandosi su analisi e ricerche indipendenti ed approfondite sul fenomeno.
athosgualazzi
#9 Inviato : Monday, February 02, 2009 2:19:14 PM
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Iscritto: 1/27/2009
Messaggi: 6
Località: Isera Trento
Egr. Prof. Mauro Masi
leggo con piacere della vicenda "proposta S.I.A.E." e delle opportunità date a tutti gli interessati. Nel dicembre 2007 si è redatto un documento di sintesi della Commissione Gambino, non sarebbe cattiva cosa partire da tale documento, già mediato con grande fatica e quindi non esaltante per nessuno ma comunque accettato in linea di massima. Questo il documento: "
DOCUMENTO DI SINTESI
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO D’AUTORE
COMMISSIONE DIRITTO D’AUTORE E NUOVE TECNOLOGIE
“UTILIZZAZIONI LIBERE”
Considerato che:
− l’art. 27 della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nel riconoscere ad ogni individuo “il diritto a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici” e contestualmente il “diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”, evidenzia quale intima correlazione esista tra la libertà di accesso alla cultura e la tutela autorale, in guisa tale che l’un diritto non possa mai escludere l’altro;
− Il Manifesto Unesco del 1995 sulle biblioteche pubbliche (http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm), premesso che libertà, benessere e sviluppo della società e degli individui “potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società”, indica nella biblioteca pubblica una condizione essenziale per conseguire tali obiettivi e, pertanto, dichiara che essa “deve costituire una componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura, per la diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione”;
− La direttiva 2001/29/CE, al considerando n. 31, ribadisce la necessità di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari della tutela autorale e quelli degli utenti dei materiali protetti. In tale ottica si prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari, per l’uso privato;
− Nella direttiva sopra richiamata si sottolinea altresì l’importanza dell’adozione da parte degli Stati membri di tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili;
− La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 riconosce il pieno diritto alle persone con disabilità di vivere in maniere indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita sociale. In tale ottica la Convenzione richiede agli Stati firmatari di adottare misure appropriate per assicurare alle persone disabili l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, anche mediante l’uso di Internet nonché di promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e di sistemi accessibili di informazione e comunicazione sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo;
− L’iniziativa i2010 lanciata il 1. giugno 2005 dalla Commissione Europea, seguita dalla Comunicazione del 30 settembre 2005 sulle strategie per la digitalizzazione, l’accessibilità in rete e la conservazione digitale del patrimonio culturale europeo, indica nello sviluppo delle biblioteche digitali un aspetto cruciale per la crescita economica e sociale dei cittadini europei; in particolare la Raccomandazione della Commissione del 24 agosto del 2006 prevede che: “L’accessibilità on line del materiale metterà i cittadini di tutta Europa in condizioni di accedervi e di utilizzarlo a fini di studio, lavoro o svago.” A tal fine “E’ opportuno promuovere l’impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni culturali per arrivare all’istituzione di un punto di accesso di questo tipo.”
− La raccomandazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006 della Commissione Europea per (2006/585/EC) incoraggia lo sviluppo della digitalizzazione delle raccolte delle biblioteche, degli archivi e dei musei e la loro accessibilità allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e il suo uso per il turismo, l’istruzione e l’industria, oltre che nella creazione di nuove opere dell’ingegno;
− La risoluzione Parlamento europeo del 27 Settembre 2007 i2010: towards a European digital library (P6_TA(2007)0416) dichiara: sostegno alla proposta di un elenco di tutte le “opere orfane” e di quelle fuori commercio e lo sviluppo di meccanismi per la ricerca dei titolari dei diritti, secondo modalità concordate con le associazioni di categoria (21-22); orientamento all’obiettivo di offrire, tramite la Biblioteca digitale europea, opere protette e non solo opere libere da diritti, con modalità da definire d’accordo con i titolari dei diritti, che prevedano la possibilità di ricerca sui contenuti, tramite siti che garantiscano protezione ai diritti e offrano l’accesso all’intero documento in cambio di equo compenso (23-28);
− Il documento “Council Conclusion on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation” del Consiglio dell’Unione Europea, del 23 novembre 2007 riconosce l’importanza della più ampia diffusione, senza costi per l’utente, dell’informazione scientifica basata su finanziamenti pubblici ed il ruolo strategico che Internet è chiamata ad assolvere per il perseguimento di siffatta finalità.
− La L. 15 aprile 2004 n. 206, coerentemente con tutte le legislazioni internazionali e le raccomandazioni europee, dispone il deposito legale di tutti i documenti destinati all’uso pubblico, indipendentemente dal processo tecnico di produzione, edizione e diffusione (art. 1) e precisa che “il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, [...].e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale”.
Considerato altresì che:
− La necessità di equilibrare le prerogative dell’autore trova il suo fondamento in diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto personale di libertà e dignità umana (artt. 3 e 15 Cost.), il diritto alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica (artt. 9 e 33 Cost.), il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), il diritto alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), il diritto alla proprietà privata (art. 42 Cost.), per citare gli esempi più rilevanti;
− Le libere utilizzazioni sono una via per raggiungere tale equilibrio e non vanno considerate come mere eccezioni al diritto d’autore, anche se tali possono apparire nella loro estrinsecazione positiva e se tali sono definite da vari testi legislativi;
− Gli interessi che sono tutelati dal diritto d’autore e dalle utilizzazioni libere devono essere protetti come diritti fondamentali e, pertanto, in uno Stato regolato da una costituzione rispettosa del cittadino, devono coesistere con la tutela degli altri diritti parimenti fondamentali secondo un ordinato modello di valori, equilibrato e aperto, che per sua stessa natura deve mantenersi sempre adeguato alle specifiche condizioni socio-culturali di convivenza del proprio tempo.
− La direttiva 29/2001 ai considerando 17 e 18 prevede che “Soprattutto alla luce delle
esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva
dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che
riguarda il rispetto delle regole della concorrenza”. A tal fine la “direttiva lascia
impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore
negli Stati membri”.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di riformulare le disposizioni della Legge 633/1941
di seguito riportate:
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma.
Art. 15
1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
3. Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che on venga effettuata a scopo di lucro. 4. Sono altresì libere le presentazioni al pubblico di opere protette effettuate gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, previa comunicazione dell’iniziativa agli aventi diritto(o alla SIAE).
Art. 16
1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di trasmissione e diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione sonora e televisiva ed ogni rete di comunicazione elettronica od altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo su qualunque protocollo di trasmissione effettuata, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2.Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
3.Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l’inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell’opera, purché effettuato nell’ambito dell’attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 29
1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle
amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nonché alle accademie e agli enti
privati che non perseguano fini di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è effettuata e purché essa avvenga nei due
anni successivi alla consegna dell’opera. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle
accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali,
l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
2. Anche al di fuori dei casi di cui all’art. 11, chiunque ha diritto di accesso alla
documentazione culturale e scientifica prodotta nell’ambito di attività o progetti finanziati
con fondi pubblici, e le opere dell’ingegno pubblicate ad esito di tali attività o progetti possono
essere liberamente comunicate, distribuite e riprodotte per uso personale o di studio.
Art. 32 – quater (da aggiungere)
1. I diritti di cui agli articoli 15 –bis nonché 68, comma 5 e 69, comma 1-bis sono disponibili da
parte degli autori e degli aventi diritto.
2. L’autore o gli aventi diritto hanno la facoltà esclusiva di disporre liberatorie temporanee
finalizzate all’esecuzione, rappresentazione, recitazione o presentazione dell’opera nei casi
previsti dall’art. 15 bis.
4
3. La rinuncia e le liberatorie devono essere espresse in forma scritta e sono comunicate alla
SIAE.
Art. 32 – quinquies (da aggiungere)
1. Le informazioni relative all’identità degli autori e dei titolari dei diritti di utilizzazione
economica sull’opera, nonché quelle sulla rinuncia espressa ad esercitarli da parte degli aventi
diritto, sono pubbliche.
2. Per consentire il reperimento delle informazioni di cui al comma precedente, è istituita una
banca dati pubblicamente accessibile anche a distanza. i criteri di realizzazione, gestione e
aggiornamento della stessa sono stabiliti, sulla base di accordi con la SIAE e con le
associazioni di categoria interessate, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali,
in modo tale da assicurarne l'interoperabilità con i registri di pubblicità e deposito delle
opere di cui all'art. 103 e 105 e con i maggiori sistemi nazionali e internazionali di
informazione e documentazione relativi alle opere dell'ingegno.
Art. 64
Articolo da abrogare
CAPO V
UTILIZZAZIONI LIBERE
Sezione I –Riproduzione ed altre utilizzazioni libere
Art. 65
1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o
giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali,
anche radiotelevisivi, nonché nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.lgs 165/2001, dei gestori di servizi pubblici e degli organismi di diritto
pubblico, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si
indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo e per un numero pari a un massimo di tre
copie, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei
musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti
5
pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto ed indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti sciolti, è consentita nei limiti del quindici
percento dell’opera complessiva, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata
su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso, determinato ai sensi dell’art. 181-ter.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi idonei alla riproduzione di cui al
precedente comma, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo
tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per
ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico,
negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e
cineteche dello Stato e degli enti pubblici, fatte con qualsiasi mezzo all’interno delle stesse
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’art.181 ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art 181 ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I
limiti di cui al comma 3 non si applicano alle edizioni che siano esaurite in commercio o alle
opere per le quali non sia stato possibile individuare il titolare dei diritti esclusivi,
6. E’ vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai comma precedenti e, in generale, ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti spettanti all’autore.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche
dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le
istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a
disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, ivi
inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di
esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. Tale
limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.
1bis. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici,
fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e
scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto
di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli
aventi diritto e per la determinazione della provvigione a questa spettante per l'opera di
ripartizione, da prelevare dalle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti in Decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.
6
2. Per preservare l’opera o l’esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di
obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui
all’art. 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione
dell’opera o dell’esemplare, purché la copia riporti apposita certificazione, da parte della
biblioteca, del museo o dell’archivio, dello scopo della riproduzione, dell’origine legittima
dell’acquisto, e purché tale copia sia l’unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione
dell’esemplare originale.
Art. 69 bis
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di deposito legale, le biblioteche nazionali
centrali, nonché tutti gli istituti indicati da tali norme come depositari delle opere destinate
all'uso pubblico raccolgono, conservano, documentano e rendono accessibili tali opere.
2. In particolare gli istituti depositari sono autorizzati alla conservazione e riproduzione delle
opere pubblicate su supporti digitali o diffuse tramite rete informatica nei modi adeguati alle
esigenze dei loro servizi e alle specificità delle opere stesse, per le quali garantiscono l'accesso
a utenti registrati nei modi e nei tempi stabiliti da accordi con i titolari dei diritti.
Art. 70
1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e
la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali
protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di
ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso
di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la
messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, che siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi
legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta.
3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a
disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate
stabilmente in luoghi pubblici.
5. Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a
disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, di opere o altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in
opere o materiali di altro tipo.
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Art. 71-bis
1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a
disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore
di portatori di handicap, sempre che l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere
commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori
di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di
ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche
e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
2. Previ accordi con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la
messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, o di opere relativamente a cui non
sono stati reperiti i titolari dei diritti, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti
di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un
termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione.
Art. 71-quinquies
1. In mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi tra i titolari e altre parti
interessate, i titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-
quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali
protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il
corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. I titolari dei
diritti sono altresì tenuti a rimuovere le dette misure, su espressa richiesta di una delle
istituzioni di cui all’art. 68, comma 2, all’art. 69, comma 1, e 69-bis, per consentire l’esercizio
dell’eccezioni ivi previste.
2. I titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere
o autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'art.
102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli
55, 68, comma 1, 70 comma 1, 71-bis, 71-quater, 71-sexies e 102-ter, comma 3, su
espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano
acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la
corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o
ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal
8
luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso all'opera protetta dalle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei
beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato
di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le
modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione II – Riproduzione ad uso privato
Art. 71-sexies
1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da
una persona fisica per uso privato, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche
di protezione di cui all'articolo 102-quater
2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il
fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi
dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al
citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire
la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e
80
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, quando l’accesso all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali .
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica
che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi
abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne copie, anche digitali, per uso privato.
5. Le condizioni pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.
6. Le disposizioni di questo articolo e dei successivi art. 71-septies e 71-octies si applicano agli atti
di riproduzione da parte di soggetti che acquisiscono opere diverse da fonogrammi e videogrammi
da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi degli articoli 180-ter e 180-quater
Sezione III – disposizioni comuni
Art. 71-undecies
9
1. Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedite per contratto né
attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102
quater.
Art. 110
All’art 11 sono aggiunti i commi 2 e 3:
1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
2. Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali)
conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, il requisito di cui al comma 1 è
soddisfatto da ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell’accordo, che vale come accettazione
delle clausole contrattuali in esso contenute.
3. Ai contratti di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Art. 180
All’art. 180 si aggiungono
Al 4 comma
4. Anche in vigenza del rapporto associativo con la Siae. l’autore è libero di autorizzare
direttamente l’utilizzo non commerciale delle sue opere”.
E il comma
8. La Siae esercita le attività di gestione collettiva dei diritti connessi,
riconoscendo loro forme di rappresentanza”.
Art. 180-ter.
1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio
e di condivisione, attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro, a mettere a
disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente opere protette, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e
dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre
società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti
d'autore o di diritti connessi.
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le
associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini
delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari
dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse
con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti
possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al
pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti
possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al
comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed
entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
10
Art. 180-quater
1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti di cui agli articoli 68, comma 2, e 69, comma 1, a
mettere a disposizione del pubblico, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente, al fine e alle condizioni previste all'art. 71-sexies, le opere
presenti nelle rispettive raccolte è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei
diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione
collettiva significativamente rappresentative dei titolari dei diritti e dei detentori di diritti
connessi .
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con gli enti di cui al comma
1, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano
richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva
significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari
dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle
medesime società con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.
4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti
possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al
pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.
5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti
d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di
autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori
ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i
beni e le attività culturali.
6. Gli enti di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo di cui al medesimo comma per le opere
delle quali sono titolari di tutti i diritti necessari per esercitare le facoltà di cui al comma 1,
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
7 dicembre, 2007
Emanuela Arezzo, Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss
Michele Boccia, avvocato, docente in diritto d'autore e multimedia Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Arturo di Corinto, Frontiere Digitali
Deborah De Angelis, avvocato, docente di diritto d’autore e nuove tecnologie
Giovanni Figà-Talamanca, Università di Roma Tor Vergata
Francesco Graziadei, avvocato, Osservatorio di Proprietà Intellettuale Università Luiss
Maria Lillà Montagnani, Università Bocconi
Marco Pierani, Altroconsumo
Eugenio Prosperetti, avvocato, Studio Legale Prosperetti e associati
Marco Scialdone, Frontiere Digitali, Ass. Partito Pirata
Stefano Parise, Associazione Italiana Biblioteche
Anna Maria Mandillo, Associazione Italiana Biblioteche
Rosa Maiello, Associazione Italiana Biblioteche
e altri"
Rispettosamente
Athos Gualazzi
presidente Associazione di promozione sociale Partito Pirata
http://www.partito-pirata.it
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#10 Inviato : Monday, February 02, 2009 4:48:12 PM
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Redazione ha scritto:
Dichiarazione del prof. Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi

"Non ci sono al momento bozze di legge in circolazione sulla lotta alla pirateria digitale e multimediale. Non esiste nessuna proposta precostituita ma , al contrario, il forum aperto sul sito del governo sta raccogliendo tutte le proposte dei cittadini, dalle piu' approfondite a quelle piu' semplici, che saranno,tutte, esaminate con la massima attenzione. Il Comitato procedera' quindi alle audizioni il cui calendario sara' reso pubblico sul sito. Quando, e se, sara' elaborata una proposta verra' resa subito di pubblico dominio''


prima di tutto un imbocca al lupo per il vostro lavoro, sono contento che finalmente si affronti il problema pirateria, la cosa di cui ci lamentiamo è la totale assenza di sanzioni contro i trasgressori nell'ambito della rete, ogni società civile che si rispetti ha delle regole, ma in rete questo sembra non valere, leggo di persone che si trincerano dietro la libertà personale ... libero scambio culturale, in realtà sappiamo bene che si tratta solo di ottenere gratuitamente opere create da altri con spese e tanto lavoro.

Una soluzione che poi soluzione non è ma almeno getta le basi per una regolamentazione è l'adozione del metodo francese, al posto della disconnessine sarei più per una sanzione, questo per non danneggiare magari utenti di linee dati che non commettono alcuna violazione.
Dilling
#11 Inviato : Friday, February 13, 2009 11:11:25 PM
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Redazione ha scritto:
Dichiarazione del prof. Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi

"Non ci sono al momento bozze di legge in circolazione sulla lotta alla pirateria digitale e multimediale. Non esiste nessuna proposta precostituita ma , al contrario, il forum aperto sul sito del governo sta raccogliendo tutte le proposte dei cittadini, dalle piu' approfondite a quelle piu' semplici, che saranno,tutte, esaminate con la massima attenzione. Il Comitato procedera' quindi alle audizioni il cui calendario sara' reso pubblico sul sito. Quando, e se, sara' elaborata una proposta verra' resa subito di pubblico dominio''


Sono lieto di prendere atto che il Comitato non ha, come invece da più parti si mormora, nessuna proposta precostituita.
Auspichiamo che la "dottrina Sarkozy" non sia quindi il risultato dei lavori di questo Comitato come, purtroppo, nell'underground della rete si teme.

Luigi Di Liberto (presidente A.S.E.)

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#12 Inviato : Monday, February 16, 2009 4:25:51 PM
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Iscritto: 1/28/2009
Messaggi: 263
Località: Toscana
presumo questo sia uno dei miei ultimi post nel forum, quello che c'èra da dire è stato detto:

chiedo al comitato di ripristinare sulla rete la legalità, tutti i giorni combattiamo contro il dowload illegale, noi paghiamo film e tasse per vederci strappare via il nostro lavoro dal tutto gratis in internet, un tutto gratis illegale, un tutto gratis che impedisce il decollo di servizi adeguati di fruizione via internet, un tutto gratis che sta spazzando via aziende ed intere realtà economiche.

Non chiedo nuove leggi o chi sa quale artefizio, mi basterebbe che si facesse rispettare la legislazione attuale, internet non può assolutamente essere un mezzo per poter commettere illeciti in totale libertà, questo è quello che oggi si percepisce, "l'anonimato" della rete è un incoraggiamento a commettere illeciti.

Qualcuno dice che ci sono tanti videonoleggiatori sul forum, si è vero, siamo stanchi di veder depredato il nostro lavoro, ancora una volta mi ripeto essere sconfitti da leale concorrenza è un conto, ma essere spazzati via da una flotta selvaggia di persone senza regole è veramente stancante, si siamo in tanti, questo comitato ha la nostra fiducia ed è la nostra speranza.

Finalemnte dopo anni il governo si è accorto che qualcosa non va, ecco perchè siamo quì ed urliamo a gran voce "BASTA CON L'ILLEGALITA'", "BASTA CON LE PAROLE!!!" ora occorrono i fatti.
frubez
#13 Inviato : Saturday, March 21, 2009 7:35:35 PM
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Iscritto: 3/21/2009
Messaggi: 2
Quello che vado scrivendo forse verrà interpretato per una scemenza totale ma la mia testa la vede così.....
mi sembra del tutto chiaro e indiscutibile che scaricare sia illecito...bene detta una banalitò ne aggiungo una seconda...Ma è tanto difficile per un organismo a tutela di tutto ciò annunciare e procedere nell'"infettare" tali documenti con virus che un modesto hacker può creare?
Il governo applica e procede a tale operazione.
chi scarica film,musica,giochi etc....da siti individuati come emule, torrent...etc....sa che trova determinate sorprese......!!!
Ma ci vuole tanto.......?
Ma stiamo scherzando ?
Gabriele Favrin
#14 Inviato : Tuesday, March 24, 2009 2:46:27 PM
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Iscritto: 1/29/2009
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Località: Mestre
frubez ha scritto:
banalitò ne aggiungo una seconda...Ma è tanto difficile per un organismo a tutela di tutto ciò annunciare e procedere nell'"infettare" tali documenti con virus che un modesto hacker può creare?


E' un reato.

Buona giornata!
nikname
#15 Inviato : Wednesday, March 25, 2009 10:23:40 AM
Rank: Utente
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Iscritto: 2/4/2009
Messaggi: 210
Località: cieti
Gabriele Favrin ha scritto:
frubez ha scritto:
banalitò ne aggiungo una seconda...Ma è tanto difficile per un organismo a tutela di tutto ciò annunciare e procedere nell'"infettare" tali documenti con virus che un modesto hacker può creare?


E' un reato.

Buona giornata!


mentre scaricare non lo è?????
Gabriele Favrin
#16 Inviato : Wednesday, April 01, 2009 8:42:00 PM
Rank: Utente
Gruppi: Utenti registrati

Iscritto: 1/29/2009
Messaggi: 684
Località: Mestre
nikname ha scritto:
Gabriele Favrin ha scritto:
frubez ha scritto:
banalitò ne aggiungo una seconda...Ma è tanto difficile per un organismo a tutela di tutto ciò annunciare e procedere nell'"infettare" tali documenti con virus che un modesto hacker può creare?


E' un reato.

Buona giornata!


mentre scaricare non lo è?????


Non si puo' prevenire un reato commettendone a propria volta uno.
Dilling
#17 Inviato : Thursday, April 09, 2009 4:58:07 PM
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Redazione ha scritto:
Dichiarazione del prof. Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi

"Non ci sono al momento bozze di legge in circolazione sulla lotta alla pirateria digitale e multimediale. Non esiste nessuna proposta precostituita ma , al contrario, il forum aperto sul sito del governo sta raccogliendo tutte le proposte dei cittadini, dalle piu' approfondite a quelle piu' semplici, che saranno,tutte, esaminate con la massima attenzione. Il Comitato procedera' quindi alle audizioni il cui calendario sara' reso pubblico sul sito. Quando, e se, sara' elaborata una proposta verra' resa subito di pubblico dominio''


Vorrei sottolineare questa cosa; ormai tramontata la risposta graduata del modello francese, lapidata anche da Cassinelli, non vorrei che si ripiegasse nel topolino di quella proposta di legge scritta dalla SIAE, proposta che ha prima circolato all'interno del Comitato e poi depositata alla CdD da Barbareschi.
Dilling
#18 Inviato : Monday, April 27, 2009 8:32:24 PM
Rank: Utente

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Iscritto: 1/28/2009
Messaggi: 91
Località: Bra (cn)
Il Coordinatore del Comitato ha qualcosa da dire nel merito di quanto affermato dal sotto segretario Paolo Romani e pubblicato su Il Giornale?

Citazione:
«Dati spaventosi», commenta Romani, che ha promesso l’interesse del governo che si starebbe orientando a una soluzione tipo quella che si sta discutendo in Francia con la dissuasione attraverso messaggi sul computer fino al distacco temporaneo del collegamento internet.


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